Zone logistiche semplificate (ZES): introdotto il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti ZES, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 25/E del 24 maggio 2023 è stato istituito il nuovo codice tributo “6859” denominato “credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
Si ricorda che l’agevolazione in argomento è fruibile in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate. Le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito in esame, sono state definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 6 giugno 2022 mentre il modello è stato approvato con provvedimento del 14 aprile 2017 .
In sede di compilazione del modello F24, dovrà essere quindi utilizzato il codice tributo 6859 da esporre esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
Si precisa che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, pena lo scarto del modello F24.