Voucher digitalizzazione, possibile il pagamento con RI.BA.
L’impresa assegnataria del voucher può effettuare i pagamenti dei beni e/o dei servizi oggetto delle agevolazioni anche tramite ricevute bancarie (RI.BA.): lo ha precisato il Ministero dello Sviluppo economico attraverso una FAQ pubblicata sul proprio sito.
Si ricorda che con il Decreto Direttoriale 14 dicembre 2018 è stata disposta la proroga al 31 gennaio 2019 del termine entro il quale dovranno essere ultimate le spese previste nell’ambito degli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico delle imprese assegnatarie del voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014 .
Al riguardo si precisa che:
- per “data di ultimazione” si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile riferibile al progetto stesso;
- i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione possono invece essere anche successivi alla data di ultimazione, semprechè siano effettuati prima dell’invio della richiesta di erogazione, il cui termine finale rimane fissato al 14 marzo 2019.
L’agevolazione, introdotta dal D.M. 17 luglio 2017, prevede che ciascuna impresa può usufruire di un unico voucher, di importo non superiore a 10mila euro, destinati a coprire non più del 50 per cento delle spese ammissibili; nell’ambito del “miglioramento dell’efficienza aziendale” (di cui all’art. 2, comma 2 , lettera a), del D.M. 23 settembre 2014) sono ammissibili:
- le spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali;
- ne deriva che in merito alle componenti hardware e software sono ammesse tutte le strumentazioni tecniche ed informatiche basate su tecnologie digitali “che complessivamente considerate sono in grado di assicurare un miglioramento dell’efficienza aziendale” (come ad esempio computer e relative periferiche, tablet e smartphone);
- le attrezzature il cui utilizzo è basato su un software dedicato che permette la digitalizzazione del processo produttivo;
- per quanto attiene invece all’ambito di attività “sviluppo di soluzioni di e-commerce” (art. 2, comma 2 , lettera c), del citato D.M. 23 settembre 2014), le spese per l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di e-commerce, sono ammissibili solo se dirette allo sviluppo – e quindi alla creazione o al miglioramento – di soluzioni che consentano lo svolgimento di transazioni commerciali tramite internet finalizzate alla vendita di beni o servizi.