Voucher 3I, stabilite le modalità di gestione degli elenchi dei consulenti in proprietà industriale
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Il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato il decreto direttoriale 19 febbraio 2020 che stabilisce i criteri e le modalità relative alla formazione e alla gestione degli elenchi dei consulenti in proprietà industriale e degli avvocati abilitati a fornire alle start-up innovative i seguenti servizi di consulenza (finanziabili con il voucher 3I):
- verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto;
- stesura della domanda di brevetto e deposito della stessa presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
- deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto, come previsto dall’art. 5 del D.M. 18 novembre 2019.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- non sono erogabili servizi di consulenza relativi a risposte a rilievi ministeriali, repliche a rapporti di ricerca, depositi istanze varie e quant’altro non incluso strettamente nei servizi di cui sopra;
- il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti per il deposito della domanda di brevetto;
- l’elenco dei consulenti in proprietà industriale abilitati a fornire i servizi finanziabili con il Voucher 3I è formato e gestito dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti in proprietà industriale;
- non sono comunque ammessi i servizi erogati per start-up di cui il consulente o l’avvocato sia amministratore, socio o dipendente;
- sono coperti dal voucher i seguenti compensi:
- servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive: 2.000 euro (più Iva);
- servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi: 4.000 euro (più Iva);
- servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto: 6.000 euro (più Iva).
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