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Visto infedele sul 730, Cndcec: “Eliminate le imposte a carico dei commercialisti”

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L’art. 7-bis del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, introdotto in sede di conversione, prevede un’attenuazione delle sanzioni previste in materia di infedele asseverazione o visto di conformità in caso di presentazione della dichiarazione precompilata attraverso Caf o professionisti.

La norma, infatti, sostituisce la lettera a) dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in materia di dichiarazione dei redditi, disponendo che i responsabili dei Caf e i professionisti che rilasciano un visto infedele relativamente a una dichiarazione dei redditi di possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati presentata con le modalità previste dalla disciplina per l’assistenza fiscale, non sono tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di controllo formale delle dichiarazione.

Essi sono invece tenuti al solo pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, semprechè il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente; tale somma potrà comunque essere ridotta attraverso il ravvedimento operoso nel caso in cui il professionista, prima della formale contestazione dell’infedeltà del visto da parte dell’Agenzia delle Entrate, trasmetta a quest’ultima una comunicazione dei dati relativi alla rettifica della dichiarazione.

È inoltre previsto che alle sanzioni in materia di visto di conformità infedele non si applichi la maggiorazione di cui all’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita attraverso gli ordinari istituti deflativi del contenzioso.

Si ricorda che l’attuale versione del primo comma dell’art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997 prevede che ai soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedele si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro.

Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele si riferisce alla dichiarazione dei redditi di possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati – presentata con le modalità di cui all’art. 13, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 – Caf e professionisti sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (controllo formale delle dichiarazione), semprechè il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

In merito a tale novità, con un comunicato stampa diffuso ieri il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha espresso il proprio apprezzamento per il superamento di una norma di cui era stata denunciata l’incostituzionalità.

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