Skip to main content

Villette, Superbonus in salita nel 2023

|

Non sarà sicuramente semplice per i proprietari di villette e unifamiliari intercettare il Superbonus del 90% per le spese sostenute nel 2023. A rendere accidentata la strada che porta a ottenere l’agevolazione ci sono, infatti, i diversi paletti che emergono dalle previsioni contenute del c.d. Decreto “Aiuti-quater”.

L’art. 9 del D.L. n. 176/2022 interviene sulla disciplina del Superbonus prevedendo che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, purché il contribuente:

  1. sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’immobile;
  2. l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, ossia quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.
  3. il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Rimangono quindi esclusi dalla detrazione del 90%:

  1. i contribuenti titolari di un diritto personale di godimento (contratto di locazione o di comodato gratuito), a nulla rilevando il fatto che abbiano adibito l’unità ad abitazione principale;
  2. tutte le seconde case finora pacificamente ammesse nel campo della maxi detrazione;
  3. i soggetti con un reddito di riferimento superiore alla soglia prevista.

Relativamente alla nozione di “reddito di riferimento” il nuovo comma 8-bis inserito all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 prevede espressamente che stesso venga calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa da tutti i componenti del nucleo familiare per un numero di parti determinato secondo la seguente tabella:

  Numero di parti
Contribuente 1
Se nel nucleo familiare è presente un:

  • coniuge,
  • soggetto legato la unione civile
  • persona convivente
Si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati “a carico” ex art. 12, comma 2 del TUIR, in numero pari a:  
1 familiare Si aggiunge 0,5
2 familiari Si aggiunge 1
≥ 3 familiari Si aggiunge 2

In mancanza di precisazioni ufficiali si considerano a carico del contribuente:

  • i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.841 euro;
  • figli di età non superiore a 24 anni che possiedono un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Dovrà essere chiarito se eventuali perdite (d’impresa o di lavoro autonomo) possano essere portate in deduzione dal reddito degli altri componenti del nucleo familiare, così come l’irrilevanza o meno del reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze.

(GU Serie Generale n.270 del 18-11-2022)

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta