Villette, Superbonus in salita nel 2023
Non sarà sicuramente semplice per i proprietari di villette e unifamiliari intercettare il Superbonus del 90% per le spese sostenute nel 2023. A rendere accidentata la strada che porta a ottenere l’agevolazione ci sono, infatti, i diversi paletti che emergono dalle previsioni contenute del c.d. Decreto “Aiuti-quater”.
L’art. 9 del D.L. n. 176/2022 interviene sulla disciplina del Superbonus prevedendo che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, purché il contribuente:
- sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’immobile;
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, ossia quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.
- il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
Rimangono quindi esclusi dalla detrazione del 90%:
- i contribuenti titolari di un diritto personale di godimento (contratto di locazione o di comodato gratuito), a nulla rilevando il fatto che abbiano adibito l’unità ad abitazione principale;
- tutte le seconde case finora pacificamente ammesse nel campo della maxi detrazione;
- i soggetti con un reddito di riferimento superiore alla soglia prevista.
Relativamente alla nozione di “reddito di riferimento” il nuovo comma 8-bis inserito all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 prevede espressamente che stesso venga calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa da tutti i componenti del nucleo familiare per un numero di parti determinato secondo la seguente tabella:
Numero di parti | |
Contribuente | 1 |
Se nel nucleo familiare è presente un:
|
Si aggiunge 1 |
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati “a carico” ex art. 12, comma 2 del TUIR, in numero pari a: | |
1 familiare | Si aggiunge 0,5 |
2 familiari | Si aggiunge 1 |
≥ 3 familiari | Si aggiunge 2 |
In mancanza di precisazioni ufficiali si considerano a carico del contribuente:
- i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.841 euro;
- i figli di età non superiore a 24 anni che possiedono un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Dovrà essere chiarito se eventuali perdite (d’impresa o di lavoro autonomo) possano essere portate in deduzione dal reddito degli altri componenti del nucleo familiare, così come l’irrilevanza o meno del reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze.