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Villette, Superbonus in salita nel 2023

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Non sarà sicuramente semplice per i proprietari di villette e unifamiliari intercettare il Superbonus del 90% per le spese sostenute nel 2023. A rendere accidentata la strada che porta a ottenere l’agevolazione ci sono, infatti, i diversi paletti che emergono dalle previsioni contenute del c.d. Decreto “Aiuti-quater”.

L’art. 9 del D.L. n. 176/2022 interviene sulla disciplina del Superbonus prevedendo che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, purché il contribuente:

  1. sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’immobile;
  2. l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, ossia quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.
  3. il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Rimangono quindi esclusi dalla detrazione del 90%:

  1. i contribuenti titolari di un diritto personale di godimento (contratto di locazione o di comodato gratuito), a nulla rilevando il fatto che abbiano adibito l’unità ad abitazione principale;
  2. tutte le seconde case finora pacificamente ammesse nel campo della maxi detrazione;
  3. i soggetti con un reddito di riferimento superiore alla soglia prevista.

Relativamente alla nozione di “reddito di riferimento” il nuovo comma 8-bis inserito all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 prevede espressamente che stesso venga calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa da tutti i componenti del nucleo familiare per un numero di parti determinato secondo la seguente tabella:

  Numero di parti
Contribuente 1
Se nel nucleo familiare è presente un:

  • coniuge,
  • soggetto legato la unione civile
  • persona convivente
Si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati “a carico” ex art. 12, comma 2 del TUIR, in numero pari a:  
1 familiare Si aggiunge 0,5
2 familiari Si aggiunge 1
≥ 3 familiari Si aggiunge 2

In mancanza di precisazioni ufficiali si considerano a carico del contribuente:

  • i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.841 euro;
  • figli di età non superiore a 24 anni che possiedono un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Dovrà essere chiarito se eventuali perdite (d’impresa o di lavoro autonomo) possano essere portate in deduzione dal reddito degli altri componenti del nucleo familiare, così come l’irrilevanza o meno del reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze.

(GU Serie Generale n.270 del 18-11-2022)

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