Via libera al decreto “call-off-stock”. Novità anche per le accise
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto che – in attuazione della Direttiva 4 dicembre 2018, n. 2018/1910 (modificativa della Direttiva n. 2006/112/CE) – introduce il regime fiscale agevolato Iva noto come “call-off stock”.
Tale regime prevede una semplificazione degli adempimenti previsti per talune operazioni intracomunitarie, consentendo lo stoccaggio dei beni in un deposito con conseguente differimento di ogni adempimento Iva al momento in cui i beni escono dal deposito per essere acquistati.
Il provvedimento individua inoltre, per le cosiddette “operazioni a catena”, la cessione, tra quelle della “catena”, che deve considerarsi come intracomunitaria, e quindi non imponibile ai fini Iva. Al riguardo si ricorda che il disegno di legge europea 2019-2020 prevede l’introduzione di nuove regole in materia di acquisti intracomunitari in regime di “call off stock”.
In particolare, attraverso l’introduzione dell’art. 38-bis nel D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, si dispone che:
- in deroga all’art. 38, comma 3 , lettera b), del medesimo decreto, il soggetto passivo che trasferisce in Italia beni della sua impresa da un altro Stato membro non effettua un acquisto intracomunitario se sussistono le seguenti condizioni: a. i beni sono spediti o trasportati in Italia dal soggetto passivo o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in virtù di un accordo preesistente; b. il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato; c. il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini Iva in Italia;
- nel caso in cui tali condizioni siano soddisfatte, l’acquisto intracomunitario si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione, purché esso acquisti i beni entro 12 mesi dal loro arrivo in Italia;
- non si realizza comunque alcun acquisto intraUe in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro 12 mesi dal loro arrivo in Italia, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito annota la rispedizione nel registro di cui all’art. 50, comma 5-bis, del D.L. n. 331/1993;
- se, entro 12 mesi dall’arrivo dei beni in Italia, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, l’acquisto intracomunitario è effettuato da quest’ultimo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nell’apposito registro.
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