Verifiche sui conti correnti, l’onere della prova rimane in capo al contribuente
In materia di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo a tal fine una prova non generica, ma analitica, con l’indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass. nn. 1180/2012, 2752/2009, 18081/2010 e 10578/2011). Ora tale principio è stato ribadito dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 18 dicembre 2019, n. 24145, depositata lo scorso 8 settembre.
Si ricorda che, in materia di accertamenti fondati sulle risultanze delle indagini sui conti correnti bancari, ai sensi degli articoli 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, l’onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione non viola il principio “praesumptum de praesumpto non admittitur” (“divieto di doppie presunzioni” o divieto di presunzioni di secondo grado o a catena) sia perché tale principio è, in realtà, inesistente, non essendo riconducibile agli articoli 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma dell’ordinamento, sia perché, anche qualora lo si volesse considerare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con un’altra presunzione semplice, ma non con una presunzione legale (Cass. 5 maggio 2021, n. 11696, e 16 giugno 2017, n. 15003).
Gli articoli 32 e 39, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attribuiscono il valore di presunzione legale relativa di affidabilità di tali indagini e pongono a carico del contribuente l’onere di superarla, attraverso prove analitiche della riferibilità di ogni movimento bancario ad attività non imponibili (Cass. 16 febbraio 2021, n. 3997, 30 giugno 2020, n. 13112, e 5 ottobre 2018, n. 24422).