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Verifiche presso il contribuente, il termine dei 30 giorni non è perentorio

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Ai sensi dell’art. 12, comma 5, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), la permanenza degli operatori – civili o militari – dell’Amministrazione fiscale durante una verifica presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio.

In merito alla portata di tale disposizione, la Corte di Cassazione ritiene che detto termine sia meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione normativa lo dichiara perentorio o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso (in tal senso si richiamano le pronunce nn. 10481/2017 e 17002/2012). Ad analoghe conclusioni è approdata ora la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con la sentenza 14 maggio 2019, n. 17516, depositata lo scorso 28 giugno.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre, la norma citata si riferisce ai soli giorni di effettiva attività lavorativa svolta: di conseguenza, dal computo si devono escludere quelli impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri luoghi (in tal senso si segnalano, per tutte, le sentenze della Corte di Cassazione 11 novembre 2011, n. 23595 e 12 maggio 2017, n. 11878). Per gli Ermellini, inoltre, in materia non sono più rilevanti le norme dettate unicamente per finalità di autorganizzazione e di coordinamento amministrativo dell’Amministrazione finanziaria (come ad esempio il D.M. 30 dicembre 1993 ). Tali principi sono stati ora ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24335.

È stato infine affermato che la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, “atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati” (così Cass. n. 7584/2015; in tal senso anche Cass. n. 24690/2014).

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