Verifiche presso il contribuente, dal computo dei 30 giorni escluse le attività effettuate altrove
Ai sensi dell’art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), nelle verifiche fiscali svolte presso la sede del contribuente, la permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine (che devono essere motivati dal dirigente dell’Ufficio).
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale norma si riferisce ai soli giorni di effettiva attività lavorativa svolta: di conseguenza, dal computo si devono escludere quelli impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri luoghi (in tal senso si segnalano, per tutte, le sentenze della Corte di Cassazione 11 novembre 2011, n. 23595 e 12 maggio 2017, n. 11878).
Per gli Ermellini, inoltre, in materia non sono più rilevanti le norme dettate unicamente per finalità di autorganizzazione e di coordinamento amministrativo dell’Amministrazione finanziaria (come ad esempio il D.M. 30 dicembre 1993). Tali principi sono stati ora ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 12 luglio 2018, n. 24335 , depositata lo scorso 4 ottobre.