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Veicoli utilizzati da disabili, la certificazione può essere prodotta anche successivamente all’acquisto

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Ai fini dell’applicazione dell’Iva con aliquota ridotta spettante per l’acquisto di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, le certificazioni devono essere esibite al venditore all’atto dell’acquisto del veicolo (Circolare 31 luglio 1998, n. 197/E). Tuttavia, il contribuente può assolvere al proprio onere probatorio in un momento successivo all’acquisto, mediante l’esibizione della documentazione attestante il possesso, al momento dell’acquisto dell’autovettura, dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire dell’aliquota Iva ridotta. In tal caso il venditore può emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/72, nel termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile. Qualora sia trascorso oltre un anno dal momento di effettuazione dell’operazione di cessione del veicolo, il venditore non è più in tempo per emettere la nota di credito, ma può chiedere il rimborso – ai sensi dell’art. 30-ter del decreto Iva – entro due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 1° febbraio 2021, n. 69.

Con la Risposta all’istanza di interpello 12 luglio 2019, n. 230, l’Agenzia aveva invece affrontato l’ipotesi inversa, in cui il contribuente che ha acquistato un veicolo destinato a disabili, usufruendo dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento, si accorga successivamente di non possedere i requisiti richiesti per tale agevolazione. In tal caso, per l’acquirente scatta l’obbligo di regolarizzare la propria posizione, comunicando l’assenza dei presupposti alla Direzione Provinciale territorialmente competente (anche attraverso modalità identiche a quelle previste per la presentazione delle istanze di interpello); l’Ufficio recupererà la differenza di imposta non versata, utilizzando il medesimo avviso di liquidazione previsto per il trasferimento delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’ acquisto (ai sensi dell’art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007).

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi del n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/72, sono soggetti ad Iva con l’aliquota del 4 per cento, tra l’altro:
    • gli autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del Codice della Strada, di cilindrata fino a 2000 c.c. (benzina) e a 2800 c.c. (diesel), anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti a tali soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
    • gli autoveicoli di cui sopra, di cilindrata fino a 2000 c.c. (benzina) e a 2800 c.c. (diesel), ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, oppure ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
  2. per effetto dell’art. 1 del D.M. 16 maggio 1986, l’applicazione dell’Iva al 4 per cento è subordinata alla consegna al concessionario della documentazione attestante il diritto all’agevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato;
  3. i veicoli devono essere immatricolati ed iscritti “nel pubblico registro automobilistico nei confronti dell’acquirente avente diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata” (art. 2 del citato decreto ministeriale);
  4. entro 30 giorni dalla cessione, il cedente deve comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente nonché la targa del veicolo ceduto (art. 3 del decreto);
  5. gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione;
  6. le agevolazioni relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio di tali soggetti;
  7. in caso di trasferimento (a titolo oneroso o gratuito) delle autovetture per le quali si è usufruito dei benefìci fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. Tale regola non si applica peraltro per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

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