Veicoli usati, in capo all’acquirente la giustificazione del regime del margine
Qualora l’Amministrazione tributaria ritenga che il contribuente abbia indebitamente fruito del regime del margine, deve contestarne l’esistenza dei presupposti, oggettivi o soggettivi, adducendo elementi specifici e concreti (anche, ovviamente, aventi efficacia meramente presuntiva) e non, quindi, in modo generico.
A fronte di ciò, spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando la propria buona fede, intesa come comprensiva sia dell’assenza di consapevolezza che il suo acquisto si iscriveva nel contesto di un’evasione dell’IVA, sia dell’uso della necessaria diligenza, ossia di aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili da parte di un operatore accorto, al fine di assicurarsi che una tale evenienza dovesse escludersi (Cass. 12 settembre 2017, n. 21105, 24 settembre 2014, n. 20089, 19 novembre 2014, n. 24604; Corte di Giustizia UE 18 maggio 2017, C-624/15).
Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, la Suprema Corte ha affermato che “il cessionario deve provare la propria buona fede, cioè di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto – secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto – al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto”.
Questa condotta include “anche l’individuazione, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione in suo possesso, eventualmente integrati da elementi di agevole e rapida reperibilità, dei precedenti intestatari del veicolo, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’IVA sia stata, o no, già assolta a monte da altri, nell’ambito della catena di fornitura, senza possibilità di detrazione”.
In sostanza, essendo l’applicazione del regime del margine di utile un regime impositivo speciale e derogatorio rispetto a quello ordinario ed essendo la contestazione dell’Amministrazione fondata su elementi oggettivi, l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificavano l’operatività di tale regime incombe sul cessionario, tenuto a verificare preventivamente la regolarità sostanziale dell’operazione, pure con riferimento alla mancata detrazione dell’IVA corrisposta a monte, secondo la diligenza confacente alla sua qualità di operatore commerciale del settore ed alla stregua dei documenti in suo possesso, il tutto conformemente al principio di vicinanza al fatto oggetto di prova e al sistema del diritto comunitario (Cass. nn. 20089/2014, 24604/2014).
In altri termini, l’Amministrazione non è tenuta a provare l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime del margine ma deve soltanto indicare elementi oggettivi, anche meramente presuntivi, che inducano a dubitare della ricorrenza di quelle condizioni.
Tali principi sono stati ribaditi da ultimo da Cass. 2 settembre 2022, n. 25894.