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Veicoli usati, ai fini dell’applicabilità del regime del margine occorre la verifica degli intestatari precedenti

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In materia di Iva, qualora il Fisco contesti la possibilità per il contribuente di avvalersi del regime del margine, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede; nell’ambito di una compravendita di veicoli usati, la buona fede si connota nella diligente individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, anche in via presuntiva, se l’Iva sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. In applicazione di questo principio, la Suprema Corte ha escluso l’applicabilità del regime del margine nel caso di un contribuente cessionario di autoveicoli usati da un cedente nazionale che non aveva verificato se il dante causa di questo, venditore appartenente ad un altro Stato Ue, avesse trattato la cessione come intracomunitaria, ritenendo a tal fine inidoneo il libretto di circolazione e non potendo l’onere di diligenza ritenersi assolto in base ad un acritico affidamento alle dichiarazioni effettuate dalla società cedente (Cass. 14 dicembre 2018, n. 32402).

Al riguardo, le Sezioni Unite hanno affermato che, in materia di Iva, il regime del margine – previsto dall’art. 36 del D.L. 41/1995, convertito con modifiche dalla Legge 85/1995 – costituisce un regime speciale a favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al regime ordinario, la cui disciplina dev’essere interpretata restrittivamente. Pertanto, qualora l’Amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto).

Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella condotta diligente l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’Iva sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine dev’essere riconosciuto anche quando l’Amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta. Nel caso, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione contraria dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, assolta a monte per l’acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole (Cass. 12 settembre 2017, n. 21105).

Le considerazioni che precedono sono state ora ribadite dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 15 gennaio 2020, n. 20857, depositata lo scorso 30 settembre.

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