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“Vecchie” cartelle valide anche se non è indicato il responsabile del procedimento

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L’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione fiscale non è richiesta dall’art. 7 dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212) a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4-ter , del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 (Corte di Cassazione n. 11856/2017 ).

Al riguardo, con l’ordinanza 18 maggio 2018, n. 1763 8, depositata lo scorso 5 luglio, la quinta sezione tributaria della Suprema Corte ha sottolineato quanto segue:

  1. ai sensi del citato art. 36, comma 4-ter , la cartella di pagamento di cui all’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deve contenere anche, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Tale regola si applica ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008;
  2. la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse;
  3. di conseguenza, la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008, pur violando l’art. 7, comma 2 , lettera a), della Legge n. 212/2002, non è affetta né da nullità (per i motivi sopra illustrati);
  4. nel caso descritto al punto precedente, la cartella non è neppure annullabile, perché, essendo l’art. 7 della Legge n. 212/2000 privo di sanzione, e non incidendo direttamente tale violazione sui diritti costituzionali del destinatario, si applica l’art. 21-octies della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Detta norma, al fine di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (in tal senso, Cassazione n. 4516/2012 e n. 332/2016).

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