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Variazione in diminuzione nel quadro RF per la riduzione dei debiti nel concordato preventivo

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L’art. 88, comma 4-ter , del Tuir stabilisce:

  1. un regime di detassazione piena per le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di concordato preventivo liquidatorio o fallimentare (primo periodo): la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede la somma di determinate componenti prodotte dalla stessa impresa;
  2. un regime di detassazione parziale per le procedure di concordato di risanamento (secondo periodo).

Per l’Agenzia delle Entrate (Risposta all’istanza di interpello 20 dicembre 2018, n. 120 ), il concordato con continuità aziendale – di cui all’art. 186-bis della legge fallimentare – è assimilabile alle procedure di risanamento, e pertanto alla sopravvenienza da esdebitamento derivante dalla falcidia concordataria si applicherà il secondo periodo del citato art. 88, comma 4-ter .

Per quanto attiene agli adempimenti dichiarativi, il citato documento di prassi evidenzia la necessità che le componenti di cui all’art. 88, comma 4-ter , vengano indicate in dichiarazione, ai fini del calcolo della quota di sopravvenienza attiva da detassare.

Pertanto:

  1. occorre effettuare una variazione in diminuzione nel quadro RF del modello per un importo pari alla differenza (se positiva) tra la sopravvenienza attiva e la sommatoria di perdita di periodo (calcolata senza tener conto della sopravvenienza attiva), perdite pregresse, deduzione Ace di periodo ed interessi passivi indeducibili di cui all’art. 96, comma 4, del Tuir;
  2. nel quadro RN4, colonna 2, dovrà essere indicato l’utilizzo delle perdite pregresse – anche oltre l’80 per cento, per un ammontare pari alla quota sottratta dalla sopravvenienza attiva e nei limiti del reddito di periodo. Nel periodo d’imposta successivo, l’ammontare delle perdite pregresse dovrà essere ridotto per una quota pari a quelle utilizzate in applicazione del richiamato art. 88, comma 4-ter, del Testo Unico ;
  3. relativamente agli interessi passivi indeducibili di cui all’art. 96, comma 4, del Tuir, è necessario operare una variazione in diminuzione nel quadro RF (utilizzando il codice “99”), limitatamente alla quota sottratta dalla sopravvenienza attiva;
  4. nel periodo d’imposta successivo, l’ammontare degli interessi passivi indeducibili riportati dovrà essere ridotto per una quota pari a quelli utilizzati in applicazione del citato art. 88, comma 4-ter , del Tuir.

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