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Valute virtuali escluse dall’IVAFE

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Le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente, mentre le cessioni a pronti generalmente non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salva l’ipotesi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter, del Tuir: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 24 novembre 2021, n. 788 .

Tale conclusione è coerente con il principio generale secondo il quale, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

Al riguardo si ricorda inoltre quanto segue:

  1. il prelievo dai wallet è equiparato a una cessione a titolo oneroso;
  2. il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale dev’essere calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo d’imposta e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (Circolare 24 giugno 1998, n. 165);
  3. poiché manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l’euro all’inizio del periodo d’imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove è stata acquistata la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove si effettua la maggior parte delle operazioni. Tale giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web);
  4. ai fini dell’eventuale tassazione del reddito diverso si deve verificare se la conversione di una data valuta virtuale con un’altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro o altra valuta avente corso legale) avviene per effetto di una cessione a termine oppure in caso di cessione a pronti o di prelievo se la giacenza media dei wallet abbia superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta;
  5. con riferimento alla detenzione di valute virtuali, l’obbligo di monitoraggio fiscale sussiste in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia;
  6. con la sentenza 27 gennaio 2020, n. 1077, il Tar del Lazio precisò che i soggetti titolari di valute virtuali sono obbligati a indicare tali valute nel quadro RW del Modello Redditi PF. A tal fine, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, dev’essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d’anno;
  7. le valute virtuali non sono soggette all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti in Italia, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria (Circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).

Risposta 788 del 2021

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