Valute estere, prelievo dal conto corrente o deposito equiparato alla cessione a titolo oneroso
Per effetto dell’art. 67, comma 1, lettera c-ter), e comma 1-ter del Tuir, si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente a condizione che, nel periodo d’imposta, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio dell’anno, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui. In tal caso, quindi, il Legislatore ha equiparato il prelievo dal conto corrente o dal deposito alla cessione a titolo oneroso della valuta, a nulla rilevando la finalità a cui le somme prelevate siano destinate: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 13 luglio 2020, n. 210.
Si tratta di una equiparazione giustificata dalla considerazione che quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta (a tal fine si richiama la Circolare n. 165/E/1998, par. 2.2.3). Nel documento è stato inoltre sottolineato che:
- ai sensi dell’art. 68, comma 6, del Tuir, per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto della valuta è documentato a cura del contribuente;
- per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati con apposito decreto, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata;
- ai sensi dell’art. 68, comma 7, lettera c), del Tuir, per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
- alla luce di quanto precede e delle indicazioni fornite con la Circolare 24 giugno 1998, n. 165, l’Agenzia ha precisato che la plusvalenza/minusvalenza imponibile derivante dalla cessione a termine di valuta non coincide con la plusvalenza/minusvalenza effettivamente realizzata tramite l’operazione, ottenibile mediante il raffronto del prezzo di vendita con il costo di acquisto della valuta sostenuto, bensì con una plusvalenza meramente “virtuale”.