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Valido l’avviso di rettifica della dichiarazione Iva che rinvia al Pvc redatto dalla GdF

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È legittimo l’avviso di rettifica della dichiarazione Iva motivato “per relationem”, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 15 gennaio 2020, n. 10559, depositata lo scorso 4 giugno.

Per i giudici di legittimità, invero, nella situazione descritta emerge che l’Agenzia delle Entrate, condividendone le conclusioni, “ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio” (in tal senso, Cass. 13 ottobre 2011, n. 2111926 giugno 2003, n. 1020511 aprile 2011, n. 818321 marzo 2012, n. 4523, e 5 ottobre 2012, n. 16976). Per i giudici di legittimità, tale conclusione è in linea con il principio generale secondo cui, nel regime introdotto dall’art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari), dell’atto o del documento, necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato la cui indicazione consente al contribuente di “individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento” (Cass. 29 gennaio 2008, n. 190630 dicembre 2009, n. 2805825 marzo 2011, n. 691425 luglio 2012, n. 13110, 15 aprile 2013, n. 9032, e 11 aprile 2017, n. 9323).

Si ricorda che, per la giurisprudenza di legittimità:

  1. ai fini dell’ammissibilità della motivazione “per relationem” è sufficiente il rinvio dell’avviso di accertamento al pvc notificato al contribuente (Cass. 26 febbraio 2020, n. 5165);
  2. l’avviso di accertamento, persino nell’ipotesi di doppia motivazione per relationem, è legittimo ove il processo verbale di constatazione richiamato nello stesso faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso o comunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32127);
  3. la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso ne ha condiviso le conclusioni ed ha così inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. 20 dicembre 2018, n. 32957, e 20 dicembre 2017, n. 30560).

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