Valido l’accertamento parziale induttivo
L’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli articoli 38 e 39 del D.P.R. n. 600/1973 e 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole.
Di conseguenza, può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare (in questo senso si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione 28 ottobre 2015, n. 21984 e 4 aprile 2018, n. 8406).
Tale principio è stato ora ribadito dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 15 novembre 2018, n. 32459, depositata lo scorso 14 dicembre.
Detta pronuncia appare in linea con un costante orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo il quale:
- l’utilizzo dell’accertamento parziale è nella disponibilità degli Uffici anche quando ad essi pervenga una segnalazione o un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza (Cass. n. 23729/2013 e n. 20496/2013);
- ai sensi dell’art. 41-bis del richiamato D.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia delle Entrate, senza pregiudizio dell’ulteriore attività accertatrice nei termini stabiliti dall’art. 43, può procedere con l’accertamento parziale, che non è dunque circoscritto all’accertamento del reddito d’impresa o solo a talune delle categorie di redditi di cui all’art. 6 del Tuir.