Valido l’accertamento parziale che si fonda su una verifica generale
L’accertamento parziale, normativamente distinto dall’accertamento integrativo, può basarsi anche su una verifica generale, in quanto “la segnalazione costituisce solo l’atto di comunicazione che consente l’accertamento, distinto dall’attività istruttoria, anche se di modestissima entità, da esso necessariamente presupposta” (Cass. nn. 21992/2015, 25481/2013, 12919/2010, 2761/2009). Il ricorso all’accertamento parziale previsto dall’art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rappresenta dunque uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza di attendibili posizioni debitorie. A tali conclusioni è approdata da ultimo la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 15 gennaio 2020, n. 6243, depositata lo scorso 5 marzo.
Nell’occasione, in particolare, è stato affermato che l’accertamento parziale può essere adottato anche su iniziativa propria dell’ufficio titolare del potere di accertamento generale, essendo irrilevante che la segnalazione provenga da un soggetto estraneo all’amministrazione o da fonti ad essa interne (in tal senso si richiamano altresì le pronunce della Suprema Corte 1° ottobre 2018, n. 23685, 24 novembre 2017, n. 28061, e 23 dicembre 2014, n. 27323).