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Valido l’accertamento induttivo se il contribuente non risponde al questionario

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Qualora il contribuente ometta di rispondere ai questionari previsti dall’art. 32, comma 1, numeri 3 e 4, del D.P.R. 600/73, in tal modo impedendo od ostacolando la verifica dei redditi prodotti, l’Ufficio può effettuare l’accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, utilizzando dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di gravità, precisione e concordanza: lo ha confermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 25 novembre 2020, n. 26801, riportata nella Rassegna mensile della giurisprudenza civile di legittimità, riferita alle pronunce pubblicate nel mese di novembre 2020.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’invio da parte dell’Amministrazione finanziaria del questionario previsto, in sede di accertamento fiscale, dall’art. 32, comma 4, del D.P.R. 600/73, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in virtù dei canoni di lealtà, correttezza e collaborazione – un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, onde evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario. Ne consegue che l’omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa e non trova applicazione l’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza (Cass. nn. 18392/2020, 10489/2014 e 22745/2016). L’omessa o intempestiva risposta dei dati richiesti dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento fiscale comporta l’automatica inutilizzabilità, amministrativa e processuale, della documentazione prodotta tardivamente, in quanto la comminatoria è direttamente ed oggettivamente riferita alla sussistenza di tale condotta non essendo richiesto alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte; al contrario, l’eventuale deroga all’inutilizzabilità deve essere fatta valere dal contribuente con le modalità ivi previste entro il termine per il deposito dell’atto introduttivo di primo grado” (Cass. n. 16548/2018).

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