Validità dell’iscrizione ipotecaria subordinata all’instaurazione del contraddittorio
In materia di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106) non costituisce atto di espropriazione forzata e pertanto può essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2.
Tuttavia, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, dev’essere preceduta – pena la sua nullità – dalla comunicazione e dalla concessione al contribuente di un termine di 30 giorni per il pagamento o la presentazione di osservazioni (Cass. 18 settembre 2014, n. 19667, 26 febbraio 2019, n. 5577, 14 aprile 2016, n. 13115, e 23 novembre 2015, n. 23875).
Al riguardo, con l’ordinanza 25 febbraio 2020, n. 5019, la Corte di Cassazione ha affermato che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale di illegittimità.
Si ricorda che ai sensi dell’attuale versione del richiamato art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602:
- decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede;
- l’agente della riscossione può iscrivere tale ipoteca anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a 20mila euro;
- se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5 per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione (determinato ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca;
- decorsi 6 mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione;
- l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l’ipoteca.