Valida la notifica della cartella esattoriale tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento
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Con l’ordinanza 20 luglio 2022, n. 22816 , la Corte di Cassazione ha precisato quanto segue:
- la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26, D.P.R. n. 602/1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (ad esempio, Cass. nn. 6395/2014, 4567/2015, 20918/2016);
- in materia di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, D.P.R. n. 602/1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (per tutte, Cass. n. 20769/2021);
- laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (per tutte, Cass. n. 23426/2020).
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