Valida la clausola dell’accordo territoriale che prevede la riduzione del canone a causa dell’emergenza Covid-19
Ai sensi dell’art. 3, comma 11, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo. L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 9 marzo 2021, n. 165, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non contrasta con i principi espressi dall’art. 3, comma 11, del D.Lgs. 23/2011, l’eventuale clausola inserita in un Accordo territoriale sulle locazioni abitative, secondo cui – considerato l’attuale periodo di emergenza Covid-19 – l’importo concordato viene ridotto. Si tratterebbe infatti di una riduzione eccezionale, automatica e temporanea, applicabile fino ad una determinata scadenza (salva eventuale proroga). In tal caso le parti contrattuali non manifestano alcuna volontà e/o facoltà in ordine alla sua automatica applicazione temporanea – in presenza delle condizioni descritte dall’Accordo stesso – all’interno del contratto di locazione immobiliare.