È quanto ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con la sentenza n. 113 del 23 gennaio 2024.
L’Agenzia delle entrate notificava via Pec, a una S.r.l., una cartella di pagamento relativa a Iva e Irap non versate per diverse annualità.
La contribuente destinataria dell’atto impositivo lo impugnava dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado che, però, reputando corretto l’operato dell’Ufficio, respingeva il ricorso.
La società decideva, quindi, di proporre appello avverso la decisione, reiterando le proprie doglianze dinanzi la Cgt di secondo grado della Toscana.
In merito, la società fondava il suo appello su quattro motivi di censura e, nello specifico:
- con il primo motivo, ha chiesto ai giudici di dichiarare l’inesistenza della cartella di pagamento, in quanto priva di sottoscrizione con firma digitale
- con il secondo, ha rilevato l’inesistenza della notifica, in quanto la cartella sarebbe stata notificata a mezzo Pec con relata di notifica in bianco
- con il terzo motivo d’impugnazione ha denunciato l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato, per carenza di sottoscrizione della relata di notifica
- con il quarto motivo di appello, infine, ha censurato l’omessa motivazione della cartella di pagamento.
I magistrati toscani hanno respinto l’appello della società contribuente, reputandolo infondato e confermando il buon operato dell’Amministrazione finanziaria, così come la correttezza della sentenza di primo grado:
- circa l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento inviata via Pec, la Corte di giustizia di secondo grado ha chiarito che la cartella così notificata non deve essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative specifiche. La stessa, infatti, non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, dato che l’esistenza giuridica dell’atto non dipende tanto dall’apposizione di una sottoscrizione leggibile o di un sigillo o di un timbro, quanto piuttosto dal fatto che l’atto sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo e che sia rispondente al modello approvato con decreto ministeriale (articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973), che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice;
- con riferimento all’inesistenza della notifica della cartella di pagamento, in quanto la stessa sarebbe stata notificata, a mezzo Pec, con relata di notifica in bianco, i magistrati d’appello hanno sottolineato come l’articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, stabilisca che la notifica della cartella può essere eseguita, a mezzo Pec, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata Uni-Pec, precisando che, in tal caso, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973. Le norme richiamate non prevedono la compilazione di una relata di notifica da parte dell’esecutore, proprio in ragione della specificità di questa modalità di notifica, che non richiede la presenza di un ufficiale notificatore;
- circa l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato per carenza di sottoscrizione della relata di notifica, la prova di avvenuta notifica è data con il deposito delle ricevute di accettazione e consegna (file con estensione .eml), quest’ultima contenente l’atto allegato in formato digitale nativo. Tali ricevute, hanno rimarcato i giudici, equivalgono in tutto e per tutto all’avviso di ricevimento della raccomandata cartacea e, del resto, il valore legale della Pec poggia proprio sul valore di prova certa di ricezione del messaggio costituita dalle ridette ricevute elettroniche;
- circa l’omessa motivazione della cartella di pagamento, i magistrati hanno ricordato come, per la cartella emessa a fronte di autoliquidazione effettuata in base alle dichiarazioni fiscali rese dal contribuente (come nel caso in questione), l’obbligo di motivazione sia pienamente assolto mediante il richiamo a tali dichiarazioni.