Valida la cartella notificata con raccomandata a.r.
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È valida la notifica della cartella esattoriale effettuata mediante invio diretto, da parte del concessionario, di una raccomandata con avviso di ricevimento: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 13 febbraio 2020, n. 13837, depositata lo scorso 6 luglio. Per i giudici di legittimità, in particolare:
- l’art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantire, nello stesso avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. 19 marzo 2014, n. 6395, 24 luglio 2014, n. 16949, 13 giugno 2016, n. 12083, e 18 novembre 2016, n. 23511);
- qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. 602/73, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario (adempimento ad opera dell’ufficiale postale), se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente;
- pertanto si deve escludere, stante l’alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla Legge 890/1982, l’applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari (Cass. 18 novembre 2016, n. 23511).
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