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Va verificato il maggior credito indicato nel foglio riepilogativo della dichiarazione

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Qualora nel foglio riepilogativo fosse presente un maggior credito proveniente dalla dichiarazione dell’anno precedente, l’Agenzia delle Entrate suggerisce di verificare la spettanza del maggior credito e, in caso positivo, confermarlo inserendo l’importo indicato nel foglio riepilogativo direttamente nel quadro F del 730 o quadro RB, RN ed RV del modello Redditi della dichiarazione prima di procedere all’invio.

Attraverso alcune FAQ pubblicate sul proprio sito, le Entrate sottolineano inoltre quanto segue:

  1. se nel foglio riepilogativo l’informazione relativa agli oneri pluriennali (come ad esempio gli interventi di recupero del patrimonio  edilizio) risulta non utilizzata, si consiglia di verificare la sussistenza di tutti i requisiti e, in caso positivo, di inserire il dato nel quadro E del 730 o nel quadro RP del modello Redditi;
  2. qualora nel foglio riepilogativo le informazioni relative ad acconti, ritenute, eccedenze ed altri dati (quadro F del modello 730 e quadri RB, RN e RV del modello Redditi) risultino non utilizzate, l’Agenzia ritiene opportuno che il contribuente verifichi la spettanza del maggior credito e, in caso positivo, confermarlo inserendo – prima di procedere all’invio – l’importo indicato nel foglio riepilogativo direttamente nei suddetti quadri.

Si ricorda che con la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche da presentare quest’anno: si tratta di un utile vademecum sulle spese per le quali il contribuente può usufruire di detrazioni, deduzioni o crediti d’imposta.

Si tratta di un aggiornamento della Circolare 4 aprile 2017, n. 7/E (relativa alle dichiarazioni riferite al 2016), predisposto alla luce delle novità normative ed interpretative intervenute con riferimento all’anno d’imposta 2017.

Nell’occasione è stato tra l’altro ribadito che il professionista abilitato, il responsabile dell’assistenza fiscale (Raf) del Centro di assistenza fiscale e, in solido con quest’ultimo, il Caf stesso sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, fatte salve le ipotesi di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

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