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Va assoggettato ad Iva con l’aliquota ordinaria il trasporto di persone accompagnato da servizi turistici

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Dev’essere assoggettato ad Iva con l’aliquota ordinaria la prestazione di un servizio complesso fornito da un’impresa di trasporti e destinato a soddisfare esigenze diverse rispetto a quella della mera mobilità dei passeggeri, quali:

  • la somministrazione di una bevanda per passeggero;
  • una sommaria descrizione dei luoghi oggetto di visita da parte del personale di bordo ai passeggeri durante il tragitto;
  • l’organizzazione, in date prestabilite, di mini-crociere, senza attracco e con una breve descrizione della costa, da parte del personale di bordo, ai passeggeri durante il tragitto;
  • l’organizzazione, in date prestabilite, di eventi particolari, a mezzo dei quali – dietro pagamento di un unico corrispettivo – i passeggeri vengono trasportati in loco;
  • l’organizzazione settimanale, dietro pagamento di un unico corrispettivo, del trasporto marittimo dei passeggeri per un breve tragitto nelle acque antistanti durante il quale verrebbe somministrato un aperitivo.

Per l’Agenzia delle Entrate, infatti, si tratta di attività turistico-ricreative che permettono di qualificare le suddette prestazioni come generiche e quindi da assoggettare ad Iva con l’aliquota del 22 per cento. Nell’occasione è stato inoltre ribadito quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972, una cessione di beni o una prestazione di servizi risulta accessoria a un’operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest’ultima (Risoluzione 1° agosto 2008, n. 337/E). Non è dunque sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all’attività principale, unitariamente considerata: occorre che la prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale;
  2. per la Corte di Giustizia Ue, una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale quando “costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore” (sentenza 18 gennaio 2018, causa C-463/16, punto 23).  Si è infatti in presenza di un’unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo al cliente sono così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso (CdG Ue,sentenza 18 gennaio 2018, C-463/16, punto 22);
  3. per la Corte di Cassazione, infine, la prestazione accessoria dev’essere strumentale a quella principale e avere il fine di permettere l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale; pertanto l’elemento decisivo è rappresentato dal fatto che “l’operazione accessoria si configuri essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione della operazione principale (…)” (sentenza 16 novembre 2011, n. 24049 ).

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