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Utilizzo del credito IVA 2023

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Il credito annuale 2023, emergente dal rigo VX5 della Dichiarazione IVA 2024 (anno 2023), può essere, alternativamente:

  • utilizzato in compensazione verticale nel 2024;
  • utilizzato in compensazione orizzontale nel 2024 con tributi/contributi nei limiti del c.d. “monitoraggio”;
  • richiesto a rimborso, in presenza dei relativi presupposti (art. 30, D.P.R. n. 633/1972).

Il contribuente può utilizzare in compensazione orizzontale “senza limitazioni” il credito IVA annuale maturato nel 2023 qualora di importo inferiore o uguale a euro 5.000:

  • dal 1° giorno dell’anno successivo la sua maturazione;
  • senza presentare “preventivamente” la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito.

 

Il contribuente che ha maturato un credito IVA 2023 e vuole utilizzarlo in compensazione orizzontale per un importo superiore a euro 5.000 è tenuto a presentare previamente la dichiarazione annuale IVA, ad apporre il visto di conformità (o la “sottoscrizione alternativa” dell’organo di controllo), salvo esonero dovuto a voto Isa raggiunto nelle dichiarazioni dei redditi presentate,  ad attendere il 10° giorno successivo alla presentazione.

In sintesi:

COMPENSAZIONE

UTILIZZO

VERIFICA LIMITE

euro 5.000 

  • va riferito all’anno di maturazione (non all’anno di utilizzo in F24)
  • il PLAFOND va calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale), anche se relativi alla medesima annualità (2023),
  • non include i crediti IVA compensati verticalmente “IVA da IVA”.

“ORIZZONTALE”

  • la compensazione del credito IVA (C.M. n. 1/E/2010):
    • con imposte/contributi/premi o altri versamenti diversi dall’IVA,
    • esposta esternamente in F24.

È tale anche l’utilizzo per versare debiti IVA periodici sorti prima del credito annuale (saldo IVA 2023 a debito compensato con credito infrannuale 2024).

“VERTICALE”

    • utilizzo con un debito della stessa imposta (es: credito portato in detrazione nelle liquidazioni periodiche 2024). Esso avviene senza particolari limitazioni (è ostativo lo status di “società di comodo” per 3 periodi consecutivi),
    • non rileva se il credito IVA sia utilizzato con i versamenti IVA (

C.M. n. 29/E/2010

    ):

    • in compensazione “interna” (senza F24, direttamente in liquidazione periodica),
    • o “esterna” (in F24)

Se ad esempio, nello stesso F24 si procede ad effettuare un utilizzo del credito IVA (euro 20.000):

  • sia in compensazione verticale (con debito IVA di gennaio 2024 per euro 16.000)
  • che in compensazione orizzontale (con ritenute di gennaio 2024 per euro 5.000) versando la differenza a debito (di euro 1.000), il controllo automatizzato dell’Agenzia considera sia stata posta in essere in via prioritaria un utilizzo verticale (per euro 16.000),  rimanendo la compensazione orizzontale limitata a euro 4.000 (senza che vi sia necessità di apporre il visto di conformità alla Dichiarazione IVA 2024).

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