Utilizzo anomalo delle valute virtuali, le indicazioni dell’Uif contro i rischi di riciclaggio
Con una comunicazione del 28 maggio 2019, l’Ufficio di informazione finanziaria per l’Italia (Uif), ha richiamato l’attenzione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio connesse con l’uso di valute virtuali, indicando alcuni profili comportamentali considerati a rischio, emersi a seguito delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’Unità.
In particolare, sotto il profilo oggettivo sono indicate come meritevoli di attenzione le ipotesi di costituzione anomala della provvista impiegata in acquisti di valute virtuali (Virtual asset), soprattutto quando tale attività di raccolta presenti una connessione con fondi di provenienza illecita (es. ricariche di carte prepagate eseguite in contanti od online; accrediti di bonifici, anche esteri; ripetuti versamenti di contanti, singolarmente di importo non significativo, ma complessivamente di ammontare rilevante).
Sotto il profilo soggettivo si sottolinea la necessità di valutare le caratteristiche dei soggetti, anche specializzati, a vario titolo coinvolti nelle operazioni con valuta virtuale, nonché la presenza di loro collegamenti, diretti o indiretti, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione ovvero con persone o enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo ovvero con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio.
L’Uif ricorda che attualmente, per effetto della riforma operata con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono inclusi tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio “limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”.
L’ambito dei destinatari è tuttavia destinato ad ampliarsi con il recepimento nell’ordinamento nazionale della Direttiva UE n. 2018/843 del 30 maggio 2018 (quinta direttiva antiriciclaggio), che individua tra i soggetti obbligati anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale ovvero di servizi di “salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.