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Utilizzabile in compensazione il credito d’imposta derivante dalla mancata edificazione dell’area rivalutata

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Il credito d’imposta previsto dall’art. 3, comma 3, del D.M. 19 aprile 2002, n. 86, per il caso di mancata utilizzazione a scopi edificatori dell’area entro il quinquennio successivo alla rivalutazione, può essere utilizzato in compensazione (secondo le regole ordinarie), previo ripristino del valore fiscale delle aree a quello precedente alla rivalutazione: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 6 febbraio 2019, n. 24.

Al riguardo si consideri quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 1, comma 473, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa previste agli articoli da 10 a 15 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;
  2. per effetto del successivo comma 474, la disciplina sopra descritta si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro i cinque anni successivi all’effettuazione della rivalutazione. Tale termine è stato poi portato a 10 anni dall’art. 29, comma 8-ter , del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modifiche dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14;
  3. la rivalutazione è subordinata al versamento di un’imposta sostitutiva pari al 19 per cento;
  4. con la Circolare 13 giugno 2006, n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate chiarì che in caso di mancata utilizzazione a scopi edificatori dell’area entro i cinque (ora dieci) anni successivi alla rivalutazione, si decade dal beneficio della rivalutazione, e si applica l’art. 3, comma 3, del richiamato D.M. n. 86/2002, il quale prevede “l’irrilevanza del maggior valore iscritto, il riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva pagata e la liberazione del saldo attivo”;
  5. il credito d’imposta in esame è riconosciuto in misura pari all’imposta sostitutiva versata.

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