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Ultimi giorni per il concordato

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Concordato preventivo biennale (Cpb) alla resa dei conti: ultima chance di adesione entro giovedì prossimo, il 12 dicembre 2024, ma solo per chi ha trasmesso la dichiarazione nei termini del 31 ottobre scorso.

L’accesso al cpb con integrativa consentirà anche l’utilizzo del ravvedimento speciale, lo scudo fiscale sulle annualità dal 2018 al 2022, che potrà poi essere formalizzato entro il 31 marzo 2025. Chi intende aderire nel tempo supplementare, sempre entro il 12 dicembre dovrà verificare o neutralizzare l’esistenza di debiti scaduti over 5000 euro requisito indispensabile per fruire del patto.

Coloro che sottoscriveranno l’accordo inoltre saranno chiamati, qualora non avessero già adempiuto entro il 2 dicembre, a versare con ravvedimento operoso il secondo acconto per il 2024 tenendo conto degli effetti fiscali del Cpb (col metodo storico con maggiorazione o con il previsionale).

Niente ravvedimento e sanzioni invece per le persone fisiche con partita iva e ricavi/compensi entro i 170mila euro, che possono corrispondere la parte imposte del secondo acconto, compresa la maggiorazione “da concordato”, entro il 16 gennaio 2025 in unica soluzione o con 5 rate.

L’adesione solo integrativa bloccata.

Come stabilito all’articolo 1 comma 1 del dl 167/2024 la possibilità di aderire al Cpb entro il prossimo 12 dicembre è riservata solo ai soggetti Isa che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024.

La norma sancisce quindi l’impossibilità di manifestare la volontà di adesione tramite dichiarazione tardiva (quella valida a tutti gli effetti se trasmessa entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria) e preclude l’accesso ai forfettari, tenuti fuori per mancanza dei requisiti soggettivi.

Ulteriore specifica normativa, dettata sempre al comma 1 in commento, è che l’adesione in proroga potrà essere manifestata solo con dichiarazione integrativa 2024 per l’anno d’imposta 2023 “a sfavore” del contribuente ovvero senza variare dati che generino un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

Chi dovrà anche mettere mani al modello per correggere errori di varia natura “a favore”, come modifiche su detrazioni/deduzioni o comunque di altri dati del modello seppur non ingerenti con la parte interessata dal concordato, dovrà farlo successivamente.

La verifica dei debiti oltre i 5.000 euro.

Come disposto articolo 10 c. 2 del dlgs 13/2024 (che ha introdotto e disciplina il nuovo patto col fisco), l’accesso al concordato è consentito a patto che i debiti fiscali e previdenziali (anche quelli residui) sopra la soglia fissata a 5.000 euro del sottoscrittore dell’accordo risultino estinti entro la data di adesione al Cpb che, per l’anno in corso, era fissata al 31 ottobre 2024, in coincidenza il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (documento nel quale, avviene poi formalmente l’adesione).

In attesa di chiarimenti al riguardo è presumibile ritenere che la proroga al 12 dicembre abbia trascinato con se anche il termine per la verifica della citata soglia debitoria altrimenti molti soggetti avrebbero ora l’accesso al Cpb inibito per la presenza di poste scadute al 31 ottobre scorso.

L’accesso allo scudo fiscale.

L’articolo 1 comma 2 del dl 167/2024 ha stabilito che l’accesso allo scudo fiscale fosse previsto anche a coloro che aderiranno al concordato preventivo biennale con integrativa trasmessa entro le ore 24 di giovedì prossimo.

E’ opportuno ricordare che ai sensi dell’articolo 2-quater del dl 113/2024 i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, potevano adottare per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 un regime di ravvedimento versando una imposta sostitutiva ed avendo in cambio la protezione da eventuali rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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