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Tutte le novità del decreto “Aiuti-quater”

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Il D.L. n. 176/2022, meglio conosciuto come Decreto “Aiuti-quater”, è stato pubblicato in G.U., n. 270 del 18 novembre 2022 ed entra in vigore dal 19 novembre 2022.

Le misure contenute nel Decreto  sono diverse: oltre alla conferma delle misure di contrasto alla crisi energetica (le imprese potranno dilazionare, a tasso agevolato, il maggior costo delle bollette fino a un massimo di 36 rate mensili), viene prevista una revisione del superbonus e il potenziamento del welfare aziendale, con soglia di esenzione per i fringe benefit innalzata a 3.000 euro.

Le principali disposizioni fiscali sono in sintesi:

Crediti d’imposta energetici per le imprese (art. 1 ) – Crediti d’imposta alle imprese anche sulle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Il Decreto ribadisce l’ammontare dei contributi straordinari già riconosciuti per ottobre e novembre:

  • 40% alle imprese energivore
  • 30% a quelle non energivore, dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW sui costi riferiti alla componente energetica,
  • 40% alle imprese gasivore e a quelle non gasivore sul gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

I crediti sono sfruttabili soltanto in compensazione, entro il 30 giugno 2023. I beneficiari dei crediti sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del bonus non ancora utilizzato, l’importo maturato nel 2022. L’adempimento andrà effettuato entro il 16 marzo 2023, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto “Aiuti-quater”.

Accise e IVA su carburanti – Estesa fino al 31 dicembre 2022 la riduzione delle accise sui carburanti.

Bollette a rate per le imprese – Per aiutare le imprese in difficoltà con il pagamento delle bollette di luce e gas: relativamente ai consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, potranno richiedere il frazionamentofino a un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Per accedere alla rateizzazione, le imprese interessate dovranno farne istanza secondo le modalità stabilite con Decreto Mimit (Ministero delle imprese e del made in Italy), da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.  Le imprese che aderiscono al piano di rateizzazione non possono fruire dei crediti d’imposta energetici: le due agevolazioni sono alternative.

Welfare aziendale – Viene incrementato a 3.000 euro, per l’anno 2022, il limite del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti. Anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale rientrano nel concetto di welfare detassato. Se viene superata la soglia di esenzione, è tassato l’intero importo dei benefit erogati.

Contributi straordinari al mondo dello sport – vengono previsti contributi a fondo perduto alle ASD ed SSD, alle discipline sportive, agli enti di promozione sportiva e alle federazioni sportive, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Contributi per il settore del trasporto – I contributi previsti dal Decreto “Aiuti ter” per il sostegno dell’autotrasporto di merci sono destinati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia.

Bonus per registratori telematici – Istituito nuovamente il credito d’imposta a favore dei soggetti passivi IVA tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati sui corrispettivi giornalieri. L’adeguamento dei registratori, effettuato nel 2023, alle necessità legate alla “lotteria degli scontrini” darà diritto a un bonus pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo di 50 euro per ciascun apparecchio; l’esercente potrà fruirne in F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura per l’aggiornamento degli strumenti, il cui pagamento dovrà essere effettuato con modalità tracciabile. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto “Aiuti quater” , definirà le modalità attuative della disposizione, anche per consentire il rispetto del plafond di spesa messo a disposizione, fissato in 80 milioni di euro.

Superbonus 110% – Apportate modifiche sostanziali alle regole in materia di incentivi per l’efficientamento energetico:

  • il superbonus per gli interventi agevolati effettuati dai condomìni nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici composti al massimo da 2 a 4 unità immobiliari, anche posseduti da un unico proprietario o da più persone fisiche, resta al 110% solo per le spese sostenute entro l’anno 2022, per passare al 90% nel 2023, prima degli ulteriori ridimensionamenti, per gli anni 2024 (70%) e 2025 (65%);
  • per gli interventi su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari (villette e appartamenti con ingresso autonomo in una palazzina), l’incentivo continua a spettare nella vigente misura del 110% anche per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023, purché, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
  • il 110% è confermato pure per gli interventi in relazione ai quali, al 25 novembre 2022, risulta effettuata la Cila e, in caso di lavori su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che l’assemblea ne abbia approvato l’esecuzione prima di quella data. Nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione degli edifici, il 110% spetta se, al 25 novembre 2022, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo;
  • superbonus ribadito al 110% anche sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, fermo restando l’applicazione delle regole particolari per il calcolo dei tetti massimi di spese detraibili disposte dal comma 10-bis dello stesso art. 119;
  • riguardo agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, le spese sostenute nel 2023 per lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023 sono riammesse al superbonus (nella misura ridimensionata del 90%) al verificarsi di tre condizioni:
    1. il contribuente è proprietario dell’immobile o, su di esso, è titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto);
    2. l’unità oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale;
    3. il contribuente non supera, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, una certa soglia di reddito (15mila euro), calcolata applicando una sorta di quoziente familiare. In pratica, bisogna sommare i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare e dividere il risultato per un coefficiente, che è pari a 1 se c’è solo il contribuente; tale coefficiente va incrementato di 1 se è presente il coniuge (o il convivente o l’unito civilmente), di 0,5 se c’è anche un familiare fiscalmente a carico, di 1 se i familiari a carico sono due, di 2 se i familiari a carico sono tre o più. Ad esempio, un nucleo familiare composto da padre, madre e tre figli a carico accede all’agevolazione se nel 2022 il reddito complessivo di tutti i componenti non supera 60mila euro, in quanto, in questa ipotesi, il valore per il quale occorre dividere il “reddito familiare” è pari a 4 (1 per il contribuente + 1 per il coniuge + 2 per i tre figli a carico), ottenendo come risultato proprio la soglia massima di 15mila euro
  • corresponsione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un contributo – escluso dalla formazione della base imponibile IRPEF – a favore delle persone fisiche in possesso del requisito reddituale per l’accesso al superbonus sugli edifici unifamiliari. Un decreto Mef dovrà fissare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, criteri e modalità di attuazione;
  • introdotta la possibilità di fruire in 10 quote annuali di pari importo dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati. A tal fine, il fornitore o il cessionario dovrà preventivamente inviare una comunicazione telematica alle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia. La quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso.

Esenzione IMU mondo dello spettacolo – Fornita, con norma di interpretazione autentica, una precisazione in merito all’esenzione IMU riconosciuta, dal Decreto “Agosto”, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività che vi si esercitano (art. 78, comma 1, lettera d, D.L. n. 104/2020): la seconda rata per il 2022 non è dovuta nel rispetto delle condizioni e dei limiti “de minimis”.

Esenzione dall’imposta di bollo – Esenti da bollo le domande di contributi destinati ai soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza da parte dell’autorità competente, per i quali sussista un nesso di causalità con l’evento.

Versamenti nel settore dello sport – Slitta al 22 dicembre 2022 il termine per effettuare, senza applicazione di sanzioni o interessi, i versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dalle ASD ed SSD, con domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia e attive nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, e già sospesi dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto “Aiuti”.

(GU Serie Generale n.270 del 18-11-2022)

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