Trust tassato solo all’atto del trasferimento del bene al beneficiario
In materia di trust, l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 4 febbraio 2020, n. 10261, depositata lo scorso 29 maggio. Per i giudici di legittimità, infatti:
- la costituzione dell’atto istitutivo e la dotazione patrimoniale sono atti fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo;
- solo il trasferimento finale del bene al beneficiario costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 della Costituzione (in tal senso si segnalano altresì Cass. 19 luglio 2019, n. 19319, e 17 luglio 2019, n. 19167).
Sull’argomento è stato inoltre precisato che, poiché ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario – ai sensi della richiamata norma della Carta Costituzionale – che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trust di cui alla Legge 16 ottobre 1989, n. 364 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, “bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario” (così, Cass. 21 giugno 2019, n. 16699).