Tributi locali, rappresentanza processuale in capo al Sindaco
Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, la rappresentanza processuale del Comune spetta istituzionalmente al Sindaco, cui compete in via esclusiva il potere di conferire al difensore la procura alle liti, senza che sia necessaria l’autorizzazione della Giunta.
Tale regola incontra un’eccezione nel caso in cui lo Statuto dell’ente locale richieda espressamente tale autorizzazione: in questo caso è la parte interessata a dover provare la carenza dell’autorizzazione medesima, producendo idonea documentazione (in tal senso si rinvia alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 13968/2010).
Il principio appena illustrato è stato confermato ora dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 15 gennaio 2019, n. 4583, depositata lo scorso 15 febbraio.
Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi oppure, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.