Tributi locali modifiche aliquote e tariffe
L’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) ha proposto un emendamento al decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ), secondo cui in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all’art. 151, comma 1 , del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli enti locali), eventualmente posticipato ai sensi dell’ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.
In tal senso si propone l’inserimento di un nuovo articolo (52-bis) all’interno del decreto. Per effetto di tale proposta di emendamento, quindi, gli enti locali che approvano le delibere tariffarie dei tributi di propria competenza dopo l’approvazione del bilancio di previsione, ma comunque entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione, possono procedere ad una variazione del bilancio per il recepimento delle variazioni tariffarie e non sono obbligati alla riapprovazione del bilancio stesso sulla base delle più complesse procedure previste dall’ordinamento.
Al riguardo, l’Anci sottolinea che “La modifica si rende necessaria alla luce di orientamenti di alcune Sezioni regionali della Corte dei conti, difformi dalla posizione espressa dal Ministero dell’economia e delle finanze che considera invece sufficiente la variazione del bilancio di previsione, qualora siano state modificate le aliquote e le tariffe dei tributi di competenza degli enti locali posteriormente alla deliberazione del bilancio di previsione dell’ente”.
L’Associazione precisa precisa infine che i due provvedimenti (adozione del bilancio e variazione) sono entrambi di competenza dell’organo consiliare, ma differiscono nelle modalità e nelle procedure di approvazione, nonché nella documentazione di supporto e da allegare. La semplificazione proposta, comunque, non diminuisce il potere di controllo e decisione spettante all’organo consiliare.