Tributi locali, l’annullamento della cartella non si ripercuote sull’avviso di accertamento
Anche nell’ambito dei tributi locali vale il principio generale secondo cui l’annullamento della cartella di pagamento non può ripercuotersi sull’avviso di accertamento: lo ha confermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 18 giugno 2019, n. 20139, depositata lo scorso 25 luglio.
Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato come la cartella di pagamento, recante l’intimazione ad adempiere di quanto risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione con l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, rappresenta un atto consequenziale all’avviso di accertamento.
Pertanto – hanno affermato gli Ermellini – “È di tutta evidenza l’ontologica e giuridica differenziazione tra i due atti: l’avviso di accertamento è atto con il quale viene esercitato il potere di imposizione dell’Ufficio mentre la cartella di pagamento, quando sia stata preceduta dalla regolare notifica dell’avviso di accertamento, assolve alla funzione equivalente a quella di un precetto”.