Tributi locali e avvisi di accertamento
L’art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede che gli avvisi di accertamento dei tributi locali “sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo”. L’art. 1, comma 87, della Legge 549/1995, dispone che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che questa seconda disposizione:
- contiene una norma speciale, non abrogata (Cass. nn. 9079/2015, 6736/2015, 20362/2017) e che, “a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, il nominativo del funzionario responsabile va individuato con apposito provvedimento di livello dirigenziale” (Cass. nn. 30050/2018, 20628/2017, 15447/2010);
- malgrado sia calibrata sull’ipotesi di gestione diretta dell’accertamento da parte dell’ente locale, può, in via interpretativa, essere ritenuta applicabile anche nel caso di gestione da parte di un concessionario.
In questo caso, sugli atti di liquidazione e di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del concessionario persona fisica, del rappresentante legale del concessionario persona giuridica o del soggetto che il concessionario abbia nominato “responsabile dell’emanazione degli atti di liquidazione ed accertamento del tributo” (Cass. n. 9627/2012).
Per i giudici di legittimità, inoltre, anche l’art. 11 del D.Lgs. 507/1993, tiene distinto il caso della gestione diretta (comma 1), prevedendo che “il comune designa un funzionario cui sono attributi la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi”, dal caso della gestione in concessione (comma 3), prevedendo che “le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario” (Cass. n. 30050/2018).
Tali principi sono stati ribaditi da ultimo dalla quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 3 novembre 2021, n. 34623, depositata lo scorso 16 novembre.