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Tregua fiscale ed estinzione reati tributari: secondo il CNDCEC serve una riflessione tecnica

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Tregua fiscale e conseguenze riparatorie sulle condotte di rilievo penale.

È intervenuto su tale argomento il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il tramite del suo presidente Elbano de Nuccio.

“Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili rivolge un sentito appello alle forze politiche di maggioranza e di opposizione per una comune riflessione che, in modo tecnico, porti a individuare un possibile punto di caduta nell’acceso dibattito tra fautori e oppositori dell’introduzione di misure di estinzione dell’azione penale per condotta riparatoria, relativamente a fattispecie non fraudolente, per i contribuenti che si avvalgono delle definizioni agevolate previste dalla “tregua fiscale” in via di approvazione con la legge di bilancio 2023”. È quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio. “Se ciò non sarà possibile con l’approvazione della Legge di Bilancio per ragioni di tempo” aggiunge “auspichiamo che avvenga quanto prima, con la ripresa dei lavori parlamentari nel 2023”.

“Un esame eminentemente tecnico della questione”, prosegue, “induce a ritenere che possa considerarsi ragionevole una previsione che, in presenza dell’integrale pagamento delle imposte dovute a seguito delle speciali procedure di definizione agevolata di prossima emanazione, disponga una causa di non punibilità dei reati tributari di minore pericolosità sociale, non connotati cioè da condotte fraudolente, anche nei casi in cui sia stata già dichiarata l’apertura del dibattimento di primo grado ovvero in cui l’autore del reato abbia già avuto formale conoscenza dell’inizio di attività di controllo o accertamento ovvero di procedimenti penali”.

Secondo De Nuccio, va tenuto in considerazione “che la legislazione penale tributaria attualmente vigente già prevede ampie cause di non punibilità per i reati di omesso versamento di IVA e di ritenute e per l’indebita compensazione di crediti non spettanti, laddove i debiti tributari siano stati integralmente estinti anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. Così come analoga causa di non punibilità è già prevista, a regime, per i reati di dichiarazione infedele, dichiarazione omessa e, per giunta, di dichiarazione fraudolenta, laddove la resipiscenza dell’autore del reato sia anteriore alla conoscenza dell’inizio di attività di controllo o accertamento ovvero di procedimenti penali”.

21.12.2022-tregua-fiscale-e-estinzione-reati-tributari-non-fraudolenti

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