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Tregua fiscale: aggiornato il sito ADER per gli Enti creditori, che aderiscono alllo stralcio “parziale o integrale” dei mini-ruoli

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Dal 6 marzo 2023 è disponibile online il modulo che gli enti creditori, diversi dalle Amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (es. Comuni) devono utilizzare per comunicare, entro il 31 marzo 2023, la decisione di aderire allo stralcio “integrale” dei debiti fino a 1.000 euro riferiti al periodo 2000-2015.

Si ricorda che la Legge di conversione del decreto Milleproroghe (legge n. 14/2023):

  • ha esteso anche a tali enti la possibilità di deliberare l’annullamento dell’intero importo affidato alla riscossione, ampliando così quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 che prevedeva, in assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente, l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi (“stralcio parziale”);
  • ha prorogato dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale gli stessi enti devono deliberare l’eventuale non applicazione dello stralcio “parziale” e comunicare il relativo provvedimento all’Agenzia Entrate riscossione.

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione “Enti Creditori”, sono presenti le informazioni e i moduli da utilizzare sia per la comunicazione del provvedimento di applicazione dello stralcio “integrale”, che i provvedimenti di diniego dell’annullamento “parziale”, da inviare esclusivamente  via Pec.

Stralcio “parziale” o “integrale” – La legge di conversione del Milleproroghe dispone la proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possono deliberare la non applicazione dello stralcio “parziale” dei carichi di importo residuo (alla data del 1° gennaio 2023) fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. La Manovra 2023 ha previsto, per i carichi di tali enti, un annullamento automatico di tipo “parziale” (somme a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora), mentre le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica restano interamente dovute.

Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.

Il decreto Milleproroghe introduce la possibilità per gli stessi enti di deliberare, entro il 31 marzo 2023, l’applicazione dello stralcio “integrale” ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e, quindi, di optare per l’annullamento di tutto l’importo residuo del carico. Gli enti creditori che approvano un eventuale provvedimento di diniego di stralcio “parziale” o di approvazione di stralcio “integrale” dei carichi sono tenuti a trasmetterlo all’ADER entro il 31 marzo 2023. Per adeguamento ai nuovi termini, il decreto proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei debiti oggetto di stralcio.

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