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Tregua fiscale a 360°. Dalla rottamazione delle cartelle alla definizione agevolata delle liti pendenti

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La Legge di Bilancio 2023, nella bozza attuale, non contiene soltanto lo stralcio delle cartelle fino a 1000 euro e la rottamazione-quater. La tregua fiscale messa nero su bianco nella Manovra 2023 è molto più ampia.

Infatti, al corollario di misure che già in parte si conoscevano, ne sono state aggiunte altre. Si va dalla definizione agevolata delle liti pendenti (ancora valida la rottamazione delle liti ex art. 5 Legge n. 130/2022), alla definizione agevolata degli avvisi bonari e delle irregolarità formali. Potrebbe essere considerata tale, ad esempio, l’omesso invio dei dati al Sistema T.S. Per quanto riguarda la definizione delle liti, scompare il riferimento alla natura impositiva dell’atto.

Nel complesso, le misure che rientrano nella c.d. tregua o pace fiscale, possono essere di seguito riassunte:

  • art. 37, definizione agevolata avvisi bonari da controllo automatico ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
  • art. 38, regolarizzazione irregolarità formali;
  • art. 39, ravvedimento speciale delle violazioni tributarie diverse da quelle definibili con gli artt. 37 e 38, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti;
  • art. 40, adesione agevolata e definizione agevolata degli atti dell’accertamento (accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della Legge di Bilancio e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, atti di accertamento con adesione relativi al contraddittorio preventivo notificati entro il 31 marzo 2023, ecc.);
  • art. 41, definizione agevolata delle controversie tributarie;
  • art. 42, conciliazione agevolata delle controversie tributarie;
  • art. 43, rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione;
  • art. 44, regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale;
  • art. 45, stralcio delle cartelle 2000-2015, fino a 1.000 euro (tenendo conto di: capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
  • art. 46, rottamazione cartelle carichi affidati all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora Agenzia delle entrate-riscossione, dal 1° gennaio del 2000 fino al 30 giugno 2022.
Definizione agevolata Cosa pago Cosa no Ambito temporale carichi oggetto di definizione
Rottamazione-quater (Legge di Bilancio 2023)
  • Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale;
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  •  gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria
  • Le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto;
  • gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo;
  • le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999);
  • l’aggio della riscossione.
  • Le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto;
  • gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo;
  • le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999);
  • l’aggio della riscossione
Carichi gennaio 2000-giugno 2022

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