Tre requisiti per l’abuso del diritto
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Il nuovo istituto dell’abuso del diritto, applicabile alla generalità dei tributi, è fondato su tre pilastri:
- l’assenza di “sostanza” economica delle operazioni effettuate;
- il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito;
- la circostanza che il vantaggio è l’effetto essenziale dell’operazione.
Questi principi sono stati ribaditi in un documento (intitolato “La politica economica e di bilancio 2014-2018”), con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, traccia un bilancio delle politiche realizzate negli anni del suo mandato.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212):
- configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti;
- tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria;
- si considerano “operazioni prive di sostanza economica” i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
- si considerano “vantaggi fiscali indebiti” i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;
- non si considerano comunque abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondano a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa oppure dell’attività professionale del contribuente;
- resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
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