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Trattamento Iva della gestione di immobili situati in Italia a favore della Sgr di altro Paese Ue

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Con la risposta all’istanza di interpello 20 febbraio 2019, n. 65 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento Iva delle prestazioni di gestione e amministrazione ordinaria e corrente degli immobili in portafoglio, rese da una società a favore di un fondo comune di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso:

  1. riservato ad investitori qualificati;
  2. gestito da una società con sede legale in un altro Stato Ue.

Nella fattispecie in esame, inoltre, la società che gestisce tale fondo (Società di gestione – Sgr) risulta iscritta all’Albo della Banca d’Italia dei gestori di FIA (“Fondi di investimento alternativi”) comunitari, e ai fini Iva è identificata direttamente ai sensi dell’art. 35-ter, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che – trattandosi di beni immobili situati nel territorio dello Stato italiano – devono intendersi territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lettera a), del richiamato D.P.R. n. 633/1972, e dovranno pertanto essere assoggettate ad Iva nel nostro Paese.

Ai sensi della norma da ultimo citata, in deroga all’art. 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, tra l’altro, le prestazioni di servizi relative a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato in Italia.

Le citate disposizioni recepiscono nell’ordinamento italiano gli artt. 44 e 47 della Direttiva Iva, secondo cui:

  1. “il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica (…)” (art. 44 );
  2. “il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile (…) è il luogo in cui è situato il bene” (art. 47 ).

La risposta dell’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che i servizi resi ad un fondo di investimento alternativo immobiliare estero con immobili situati in Italia non sono invece territorialmente rilevanti ai fini Iva nel territorio italiano, ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, quando le attività svolte siano riconducibili alla “gestione del portafoglio di investimenti immobiliari”, di cui all’art. 31-bis del Regolamento UE n. 282/2011 (come, ad esempio, prestare assistenza alla società di gestione “in opportunità di acquisizione/cessione di beni immobili”). Tali servizi, autonomamente remunerati in misura percentuale rispetto al valore degli immobili oggetto di acquisto/cessione, sono da considerare, secondo l’Agenzia, funzionali al processo di investimento in beni immobili da parte del gestore del Fondo.

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