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Trattamento integrativo. Capienza fiscale da verificare con il reddito da lavoro dipendente

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Il D.Lgs. n. 216/2023 , “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”, interviene anche in materia di trattamento integrativo, ex bonus Renzi (ex art. 1, comma 1, D.L. n. 3/2020).

Si tratta di un intervento di coordinamento volto ad intercettare gli effetti provocati dall’aumento della “detrazione per tipologia di reddito” da lavoro dipendente e redditi ad essi assimilati. Aumento della detrazione da 1880 a 1955 che ha portato di conseguenza all’incremento della soglia di no tax area a 8.500 euro mettendola al pari di quella prevista per i redditi da pensione.

L’aumento della detrazione opera per il solo periodo d’imposta 2024 e per i soli contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.

In materia di trattamento integrativo, l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 216/2023 , per l’anno d’imposta 2024, ha modificato il requisito richiesto per il riconoscimento del bonus di 100 euro  di cui all’art. 1, comma 1 , primo periodo, del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21 .

Nello specifico, con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro, il citato trattamento può essere concesso quando l’imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente (no pensione) e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 917/86, TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Questo abbattimento di 75 euro è previsto per evitare che l’aumento della soglia di no tax area vada a ridurre la platea dei beneficiari del trattamento integrativo posto che la norma richiede la capienza dell’imposta lorda (capienza fiscale) calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per i medesimi redditi.

Detto ciò, nella circolare n. 2/2024 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche se la norma fa riferimento generico all’art. 13, comma 1, del TUIR, la riduzione di 75 euro deve essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell’art. 13, comma 1, lettera a), del TUIR e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della medesima lettera che non sono state oggetto di modifica da parte del citato art. 1, comma 2 , del Decreto.

Dunque l’abbattimento di 75 euro, dovuto alle ragioni sopra esaminate, opera solo rispetto alla detrazione per tipologia di reddito di 1955 euro spettante solo per il periodo d’imposta 2024.

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