Trasporti internazionali, il Fisco conferma la nuova interpretazione restrittiva ai fini della non imponibilità
Per effetto del terzo comma dell’art. 9, D.P.R. n. 633/72 – inserito dall’art. 5-septies del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215– il regime di non imponibilità Iva, in linea di principio, non è più applicabile alle prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale – incaricato di trasportare la merce all’estero dall’esportatore, dall’importatore o dal destinatario della stessa – affida ad un vettore terzo (c.d. subvezione): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 14 ottobre 2022, n. 514 .
È stata così superata l’interpretazione estensiva della norma in esame fornita in passato dall’Amministrazione finanziaria, che riconosceva il carattere oggettivo della non imponibilità (Risoluzione 21 settembre 1977, n. 412019, Circolare 3 agosto 1979, n. 26).
L’Agenzia ha spiegato, in particolare, che con il richiamato art. 5-septies, che si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, il Legislatore ha inteso circoscrivere l’ambito applicativo del regime di non imponibilità previsto per i trasporti internazionali, escludendo dal beneficio in questione i servizi resi a committenti diversi da quelli espressamente individuati dalla norma.
In altri termini, a seguito dell’introduzione del citato terzo comma, i servizi di trasporto, territorialmente rilevanti in Italia e relativi agli scambi internazionali, possono beneficiare della non imponibilità Iva solo se resi direttamente a soggetti “qualificati” quali:
- l’esportatore;
- il titolare del regime del transito;
- l’importatore;
- il destinatario dei beni;
- il prestatore dei servizi di cui al n. 4) dell’articolo 9, primo comma, tra cui sono ricompresi, tra l’altro, i “servizi di spedizione” relativi ai trasporti internazionali di beni e “i servizi relativi alle operazioni doganali”.