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Trasferibile anche tramite dichiarazione integrativa il credito Ires maturato ante consolidato

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Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Tuir, le eccedenze d’imposta pregresse, cioè quelle risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai soggetti che hanno optato per il consolidato con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello da cui ha effetto la tassazione di gruppo e riportate a nuovo, “possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono”. In altre parole: ciascuna delle società che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir può trasferire il credito maturato ante consolidato affinché lo stesso sia utilizzato dalla consolidante in compensazione “verticale” con il debito Ires del gruppo.

Con la Risposta 23 marzo 2021, n. 201, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale trasferimento è ammesso anche in sede di presentazione di dichiarazione integrativa, sempreché il credito maturato prima dell’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo sia ancora disponibile al momento di effettuazione dell’integrazione.

Per quanto riguarda invece il trasferimento delle perdite pregresse, realizzate in periodi d’imposta precedenti all’opzione per il regime del consolidato, erano stati forniti chiarimenti con la Circolare 21 aprile 2009, n. 19/E. In tale occasione, in particolare, fu precisato che “l’eccedenza di interessi passivi netti registrata da detta società (indeducibile su base individuale), che in altri casi potrebbe essere ‘liberata’ a livello di fiscal unit utilizzando il ROL ‘capiente’ di un altro (o di altri) soggetto(i) partecipante(i) al medesimo regime, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del consolidato soltanto se e nella misura in cui la medesima società abbia evidenziato (rectius trasmesso al consolidato) un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi netti indeducibili. In caso contrario, infatti, verrebbe a essere aggirato il divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse di cui al ricordato articolo 118, comma 2, del TUIR”.

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