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Transizione 5.0: il Decreto Coesione riscrive il perimetro degli interventi agevolabili

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Il D.L. 7 maggio 2024, n. 60 , c.d. Decreto Coesione, sta ultimando il suo iter autorizzativo. Il Senato nella seduta del 26 giugno 2024 ha approvato il testo (AS n. 1133) che reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

In particolare, l’art. 15 tratta del credito d’imposta Transizione 5.0.  Il comma 4-bis dell’art. 15, inserito durante l’esame in sede referente, modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0.

Con le modifiche introdotte si precisa che sono ammessi al credito d’imposta Transizione 5.0 anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza.

La norma in esame in particolare modifica l’art. 38  del D.L. n. 19 del 2024, che ha istituito e disciplinato il piano Transizione 5.0.

In sintesi, il richiamato art. 38 ha previsto un contributo:

  • sotto forma di credito d’imposta,
  • per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che,
  • dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025,
  • effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato,
  • nell’ambito di progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici,
  • alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti ex lege.

Sulla relativa disciplina è poi intervenuto l’art. 6 del D.L. n. 39 del 2024, che ha apportato alcune modifiche alla tempistica degli investimenti agevolabili e alla cadenza delle comunicazioni periodiche valevoli per usufruire del credito di imposta.

Il comma 4-bis in commento novella il comma 5 dell’art. 38, modificando così il perimetro degli investimenti agevolabili. Ai sensi delle norme vigenti, (comma 5, lettera a)) nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, nella misura e alle condizioni di legge, sono agevolabili anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’art. 12, comma 1, lettere a), b) e c), del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181. Si tratta dei prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

  1. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  2. moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  3. moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 12, comma 1, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo.

Nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico, di cui al richiamato art. 12, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle già menzionate lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12.

Per effetto delle modifiche in esame, si precisa che sono ricompresi tra gli investimenti agevolabili quelli effettuati in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettera a), n. 2 del D.Lgs. n. 199 del 2021 .

Tale norma prevede che un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili, ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso.

In tal caso l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di legge; l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore.

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