Transfer princing, valutazioni da effettuare anche con riferimento alla normativa internazionale
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In materia di transfer pricing occorre procedere ad una adeguata analisi e valutazione economica (quantitativa e qualitativa) della vicenda, che dev’essere esposta dal giudice con chiarezza (Cass. 18 giugno 2020, n. 11837 ), anche perché si devono rispettare anche le normative sovranazionali vigenti in materia: lo ha precisato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 12 gennaio 2022, n. 5517 , depositata lo scorso 21 febbraio.
Per i giudici di legittimità, inoltre:
- l’aggio imposto non ha natura sanzionatoria, e – attesa la natura retributiva dell’aggio di riscossione, derivante dalla sua funzione di compenso per l’attività esattoriale del soggetto incaricato – è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, come modificato dall’art. 2 del D.L. n. 262/2006, convertito con modifiche dalla Legge n. 286/2006, fondata sull’asserita violazione della capacità contributiva prevista dall’art. 53 della Costituzione (Cass. 14 febbraio 2018, n. 3524);
- in tema di riscossione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1999, come modificato dall’art. 2, comma 3, lettera a), del D.L. n. 262/2006, convertito dalla Legge n. 286/2006, nella misura in cui tale disposizione, onerando il contribuente di corrispondere l’aggio esattoriale, nell’ipotesi sia di pagamento tempestivo che tardivo, in quest’ultimo caso in misura integrale, introdurrebbe una misura sostanzialmente sanzionatoria o, comunque, una vera e propria nuova tassa con effetti retroattivi, in violazione dell’art. 25 della Costituzione, atteso che l’aggio ha natura retributiva e non tributaria (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1311 ).
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