Transfer pricing, procedure semplificate per i servizi a basso valore aggiunto
Ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato uno schema di circolare contenente chiarimenti in materia di transfer pricing (prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate).
In particolare, il documento si sofferma sulla nuova disciplina concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali. Pertanto, gli indirizzi forniti nella presente circolare sostituiscono quanto chiarito con i precedenti documenti di prassi.
La bozza precisa tra l’altro che l’Agenzia delle Entrate non è vincolata ad applicare l’art. 1, comma 6 , e l’art. 2, comma 4-ter , del D.Lgs. n. 471/1997, qualora la documentazione esibita nel corso dell’attività di controllo, pur rispettando la struttura formale prescritta dalla norma, non presenta contenuti informativi completi. Sono inoltre previste semplificazioni per quanto attiene alla documentazione relativa ai servizi a basso valore aggiunto. A tal fine, per espressa previsione normativa, si considerano servizi a basso valore aggiunto quelli che:
- hanno natura di supporto;
- non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale;
- non richiedono l’uso di beni immateriali unici e di valore e non contribuiscono alla creazione degli stessi;
- non comportano l’assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio né generano in capo al medesimo l’insorgere di un tale rischio.
Non si considerano in ogni caso a basso valore aggiunto quei servizi che il gruppo multinazionale presta a soggetti indipendenti.
Il documento resterà in consultazione fino al prossimo 12 ottobre: entro tale data sarà possibile inviare proposte ed osservazioni all’indirizzo dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it., utilizzando il seguente schema: Tematica – Paragrafo della circolare – Osservazione – Contributo – Finalità.