Transazione fiscale: soglie più elevate per i debiti tributari e contributivi
In data 4 settembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il testo del Correttivo al Codice della Crisi d’Impresa circolato già nel mese di agosto scorso e sul quale anche il CNDCEC aveva espresso parere favorevole. Diventa quindi definitiva la possibilità di stralciare il debito tributario e previdenziale senza il consenso dei creditori anche nel concordato con continuità aziendale. In tali ipotesi si prevede altresì che l’astensione dei creditori pubblici non pesi sulle maggioranze di approvazione.
In tema di transazione su crediti tributari e contributivi (art. 63 dlg02019011200014ar0063a), resta invariato il testo approvato il 10 giugno dal Cdm con l’unica previsione di innalzamento delle soglie per il “cram down”. Il cram down fiscale è stato riformato con la modifica dell’art. 182-quater CCII, che innalza le soglie di soddisfazione per i creditori fiscali e previdenziali negli accordi di ristrutturazione dei debiti: ora è necessario garantire una soddisfazione minima pari al:
- 70% dei crediti contributivi e contributivi, al netto di interessi e sanzioni, qualora i creditori diversi da quelli pubblici che aderiscono alla ristrutturazione rappresentino meno del 25% dell’intero debito;
- 60% di tali crediti, sempre al netto di interessi e sanzioni, se i creditori diversi da quelli pubblici che aderiscono alla ristrutturazione rappresentino il 25% o più dell’intero debito.
L’applicazione di soglie minime di soddisfazione raddoppiate, rende pressoché impossibile l’utilizzo dello stralcio fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti.