Tra le tasse universitarie detraibili rientrano anche le spese di “ricognizione”
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Con la Risposta all’istanza di interpello 28 ottobre 2019, n. 434, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che possono essere portate in detrazione anche le spese sostenute per la cosiddetta “ricognizione”, oltre ai costi sostenuti per la tesi. Al riguardo si ricorda che:
- la ricognizione è il procedimento amministrativo che lo studente, non decaduto o rinunciatario, può utilizzare qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi, ossia di omesso pagamento di tasse e contributi universitari, intenda riattivare la propria carriera accademica. In tal caso lo studente è tenuto a presentare domanda di ricognizione previo pagamento della tassa (di ricognizione), cioè una quota forfettaria che viene chiesta in luogo dell’intero importo delle tasse d’iscrizione degli anni già trascorsi;
- ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e), del Tuir, sono detraibili – nella misura del 19% – le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali. L’importo delle spese detraibili per la frequenza di corsi presso università non statali non può essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito decreto ministeriale,
- la detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza di:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione;
- master universitari;
- corsi di dottorato di ricerca;
- istituti tecnici superiori (ITS);
- nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (Circolare Agenzia Entrate 31 maggio 2019, n. 13/E);
- la detrazione, inoltre, spetta per le spese sostenute, anche se riferite a più anni, per:
- le tasse di immatricolazione e iscrizione (anche per gli studenti fuoricorso);
- le soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea;
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA).
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